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CENTRO TUTELA LEGALE

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LEGGE 3/2012

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E RICOMINCI A VIVERE !

LEGGE 3/2012 

ESDEBITAZIONE DEL CONSUMATORE E DELLE PICCOLE IMPRESE 

a cura dell’Avv. Emanuele Dalla Palma

 

Ne avrete sentito certamente parlare, ma non sapete cosa sia !

Per ottenere una corretta informazione 

e valutare se potrete fruire anche voi della

procedura di esdebitazione prevista dalla legge 3/2012

chiedete assistenza immediata agli

ESPERTI del CENTRO TUTELA LEGALE

che vi sapranno consigliare e indirizzare per

trovare la soluzione migliore !

 

 

COS'E' L'ESDEBITAZIONE E A COSA SERVE

 

Non siamo eremiti e vivere in società è decisamente costoso ! La famiglia, i figli, la casa, la macchina, la scuola, il mutuo, i dipendenti da pagare, le bollette, le tasse,  crediti non riscossi, gli imprevisti...

Siamo quotidianamente oberati di spese, gente che non paga, ditte che falliscono mettendoci in crisi. Dall'oggi al domani, senza volerlo, ci troviamo pieni di debiti che non riusciamo più a pagare.

Quando la situazione diventa patologica e non riusciamo più a trovare scappatoie...

CI SIAMO SOVRAINDEBITATI !

La legge 3/2012 interviene in questi casi proponendo tre diverse soluzioni percorribili, a seconda dei casi, per consentire l'esdebitazione del sovraindebitato ossia: vuoi liberarti in via definitiva dai debiti accumulati nel tempo che non riesci più a gestire e pagare ?

Tutelati con la procedura prevista per legge e liberati dai vecchi debiti !

 

CHI NE PUO’ FRUIRE ?

 

Ne possono fruire il CONSUMATORE, persona fisica, e il PICCOLO IMPRENDITORE, persona giuridica, NON SOGGETTO A PROCEDURE CONCORSUALI  (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) che versano in condizioni di oggettiva perdurante difficoltà economica e non sono più in grado di onorare i propri debiti.

Pertanto:

Consumatori, dipendenti pensionati e non occupati

Piccole imprese non fallibili [9]

Aziende agricole di tutte le dimensioni

Professionisti iscritti ad albi e ruoli di categoria

Start up innovative

Enti no profit

 

I REQUISITI NECESSARI

 

In base all’art. 7 della l. 3/2012, i requisiti per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono due:

REQUISITO OGGETTIVO. Situazione di perdurante “squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio del debitore” e la “definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”.

REQUISITO SOGGETTIVO. “Non assoggettabilità del debitore alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare”.

 

QUALI SOLO LE SOLUZIONI ALTERNATIVE CONCESSE DALLA LEGGE ?

 

Il debitore in stato di sovraidebitamento può optare, a seconda della propria situazione economico-patrimoniale, tra TRE DIVERSE SOLUZIONI:

L’ACCORDO

IL PIANO DEL CONSUMATORE

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

 

 

 

BREVI CENNI STORICI – I DRAMMATICI NUMERI DELLA CRISI

La legge n. 3 del  27 gennaio 2012, modificata con D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012), ora trasfusa nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, non nasce per caso.

Si è semplicemente allineata a pregresse esperienze maturate in Paesi anglo americani ed europei come Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Francia.

Di fatto l’art. 142, primo  comma della nostra legge fallimentare [1] contempla già una forma di esdebitazione [2] riservata però al solo debitore fallito persona fisica, diversamente estesa, nei citati paesi, anche al debitore imprenditore non soggetto a fallimento e al debitore civile, consumatore.

La grave crisi finanziaria statunitense legata alla bolla dei subprime [3] scoppiata verso la fine del 2006, seguita dal crack Lehman Brothers del settembre 2008, ha avuto ripercussioni gravissime sull'economia mondiale innescando la grande recessione.

L’effetto domino della subentrata crisi del sistema economico, finanziario e produttivo ha comportato decisivo  incremento della disoccupa-zione [4],  con massiccio ricorso alla cassa integrazione nel 2009, a fronte delle 9.383 ditte dichiarate fallite [5] e la chiusura delle aziende più esposte.

In quell'anno in Italia ci sono stati 2.986 suicidi con un aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente (2.828 casi nel 2008).

Secondo Eures [6], a incrementare la tragedia escalation del 2009 è stata la forte interdipendenza con la crisi economico-occupazionale.

A dirlo sono i numeri: sono stati infatti 357 i suicidi compiuti da disoccupati, con una crescita del 37,3% rispetto ai 260 casi del 2008, nella gran parte dei casi compiuti da persone espulse dal mercato del lavoro (272 in valori assoluti, pari al 76%, a fronte di 85 casi di persone in cerca di prima occupazione).

Un ulteriore indicatore del rapporto diretto tra il boom del fenomeno e la crisi è rappresentato dal numero dei suicidi per ragioni economiche (al di là di quanto sia effettivamente possibile stabilire una lettura univoca del "movente"), che raggiungono proprio nel 2009 il valore più alto degli ultimi decenni (198 casi, con una crescita del 32% rispetto ai 150 casi del 2008 e del 67,8% rispetto ai 118 casi del 2007)”.[7]

In uno scenario così complesso e drammatico il nostro legislatore ha avvertito la necessità di intervenire normativamente per fornire, alle persone travolte dalla crisi, una soluzione alternativa alla crisi da sovraindebitamento [8].

Per questa ragione la legge è tristemente nota anche come “legge anti-suicidi”.

ITER PARLAMENTARE

L’iter legislativo che ha condotto all’approvazione della LEGGE 3/2012 è iniziato al Senato nel settembre 2008 con l’esame in Commissione giustizia dell’AS 307, presentato dal Senatore Centaro. Approvato da quel ramo del Parlamento nell’aprile 2009, il provvedimento è giunto all’esame della Camera (AC. 2364) dove la Commissione giustizia l’ha approvato in sede legislativa il 26 ottobre 2011, apportando modifica-zioni che hanno determinato la necessità di un ulteriore esame al Senato (AS 307-B).

Nelle more della definitiva approvazione del testo, il Governo Monti ha ritenuto di dover accelerare l’introduzione dell’innovativo procedi-mento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, emanando il decreto-legge n. 212 del 2011, il cui testo riproduceva sostanzial-mente le disposizioni già approvate dalla Camera.

​​

DAL 28 GENNAIO 2015 COSA È CAMBIATO ?

Mancava, fino a tale data, la regolamentazione riguardante gli ORGANISMI per la COMPOSIZIONE della CRISI - acronimo O.C.C. – preposti ad assistere la parte istante nell’iter procedurale di esdebitazione prevista dalla legge.

In data  28 gennaio 2015 è entrato in vigore il DECRETO 24 settembre 2014, n. 202  [10] con il quale si sono stabiliti i criteri e le modalità affinché gli O.C.C. possano gestire le crisi da sovra indebitamento.

La novità rispetto alle procedure standard che prevedono una pluralità di creditori, è stata data con un decreto del 15.09.2014 del Tribunale di Busto Arsizio che con il decreto in oggetto, il Tribunale ha omologato, in applicazione delle previsioni di cui alla L. 3/2012, il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal consumatore, riducendone sostanzialmente il debito nei confronti dell´unico creditore, Equitalia Nord spa. ha previsto la possibilità di attivare il procedimento di fallimento del debitore/consumatore anche se il creditore è soltanto uno: nel caso in esame si tratta dell’agente di riscossione Equitalia. 

 

I REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA CRISI

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce quali siano i requisiti di cui gli enti autorizzati a gestire la crisi da sovraindebitamen-to devono essere in possesso.

Tra questi enti compaiono: commercialisti, avvocati, notai, studi associati, altri soggetti, a condizione che possiedano i requisiti formativi e di esperienza indicati all’interno decreto ministeriale, pubbliche amministrazioni, ovvero organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.

 

______________________________________

[1] Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

[2] Per ESDEBITAZIONE si intende il beneficio della liberazione dei debiti non onorati concesso per legge, al termine di una specifica procedura fallimentare, che si concede al fallito, persona fisica, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi. Il termine è stato esteso anche ala procedura prevista dalla L. 3/2012.

[3] SUBPRIME: si  indicano quei prestiti (mutui) che, nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi ad un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse medi di mercato, in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore – mancanza dei requisiti di affidabilità. Sono dunque prestiti ad alto rischio di non rientro per chi li concede.

[4] ISTAT: nel 2009 crolla l'occupazione,  persi 380mila posti di lavoro. Prima flessione dal '95: il tasso di disoccupazione medio è salito al 7,8% dal 6,8% della media del 2008.

(Fonte: http://www.corriere.it/economia/10_marzo_24/disoccupazione-istat_6513343a-3724-11df-bfab-00144f02aabe.shtml)

[5] L’escalation dei fallimenti in Italia, a causa della crisi, ha comportato nel 2014 un incremento percentuale del 66,3%, passando dai 9.383 del 2009 ai 15.605 del 2014 per poi subire leggero ma costante decremento.

[6] 'EURES Ricerche Economiche e Sociali è una associazione non profit, impegnata dal 1998 nella promozione e realizzazione di formazione e di ricerca applicata in campo economico, sociale e culturale.

[7] Fonte: La Repubblica.it  3 gennaio 2012.

[8] Con il termine SOVRAINDEBITAMENTO si identifica una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

[9]  In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, legge fall. (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis cod. civ., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi. Così sentenza Corte di Cassazione n. 28667 del 2013

[10] “ DECRETO 24 settembre 2014, n. 202  “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27  gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012)” (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2015)

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