ASSEGNO DIVORZILE: VA DETERMINATO SUL REDDITO NETTO
Con ordinanza 14 gennaio 2019, n. 651 la Cassazione Civile, Sez. I, si pronuncia sul criterio di calcolo dell’assegno divorzile spettante al coniuge economicamente più debole.
La Corte di Appello di Catania aveva determinato l’assegno divorzile a carico dell’ex marito, titolare di una situazione economica più favorevole rispetto alla ex moglie, sulla base del reddito lordo dichiarato e dell’acquisto di un immobile effettuato in un tempo successivo alla separazione.Â
Oltre a ribadire la natura assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, come affermata dalle Sezioni Unite con sentenza 11.07.2018 n. 18287, gli Ermellini hanno svolto un’analisi più accurata in ordine ai criteri di determinazione del reddito degli ex coniugi.
Per la Suprema Corte la capacità economica del coniuge obbligato deve valutarsi in funzione al reddito netto di quest’ultimo e non al reddito lordo. Ciò pur anche in relazione all’andamento economico avuto dai coniugi durante la conduzione della vita familiare, che facevano affidamento sul reddito netto per far fronte alle spese necessarie per il menage familiare.
Analogo criterio va richiamato in sede divorzile privilegiando la funzione equilibratrice assegnata all’assegno in rapporto al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale. La Corte va pertanto ad escludere all’assegno divorzile la funzione ricostitutiva del tenore di vita endoconiugale.
Principio di diritto che conforta il consolidato orientamento espresso in materia di separazione personale tra i coniugi dalla Cassazione con pronunce n. 9719/2010 e n. 13954/2018.