
Il cliente può esercitare il diritto ad ottenere, ex art. 119, VI c. c.p.c., copia della documentazione bancaria senza restrizione alcuna, sia ante causam che nel corso del giudizio, entro i confini della fase istruttoria.
L'istanza di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c. costituisce sul piano processuale il mezzo attraverso cui potrebbe esoplicarsi il diritto  previsto dall'art. 119 IV c. TUB.Â












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