CORTE COSTITUZIONALE SENT. 113 del 2015 - VELOCITA' UNITA' DI MISURA DERIVATA -Â AUTOVELOX: OMOLOGAZIONE - TARATURA E VERIFICA PERIODICA
E’ incostituzionale l’articolo 45 del Nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) nella parte in cui (comma 6) non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità , come gli autovelox, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.Â
La Consulta torna a pronunciarsi in tema di velocità , autovelox, taratura e funzionalità .  Ribadisce, come da pregressa sentenza 277/2007, essere la velocità una misura derivata rientrante nel Sistema Internazionale di Unità di Misura.  La Consulta prende a riferimento l’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992  che prevede «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Detta soluzione normativa si giustifica, secondo la Corte Costituzionale, per la peculiarità dell’accertamento strumentale sul dato velocità  che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione. È evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità , la disposizione realizza in modo plausibile e ragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.  La tutela di questi ultimi viene compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni dell’apparecchiatura.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.
Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica.  Dunque, l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.