Con ordinanza n. 1464 del 19 gennaio 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla questionedelle modalità di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto (CMS) per verificare il superamento del tasso di soglia di usura presunta.Gli Ermellinihanno ribadito che bisogna effettuare una comparazione separata del tasso effettivo globale d’interesseconcretamente praticato e della commissione di massimo scoperto applicata conil tasso soglia e la CMS da doversi calcolare aumentando della metà lapercentuale di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali dellalegge n. 108/96.Il solo importodell’eventuale eccedenza della CMS praticata con quella rientrante nella CMSsoglia deve compensarsi con il margine di interessi praticati in concreto.Questaoperazione va compiuta ogni 3 mesi poichéil superamento della soglia usuraria va calcolato in riferimento ai valori medioggetto della rilevazione che si esegue con la suddetta periodicità (exarticolo 2, comma 1 della legge n.108 del 1996).Â
Secondo Bancad’Italia per CMS si intende il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediarioper essere in ogni momento in grado di fronteggiare con successo l’espansione d’utilizzodello scoperto di conto corrente. Questo compenso viene calcolato in misurapercentuale sullo scoperto massimo che si è verificato nel periodo preso inconsiderazione.A tal riguardo,v’è stato netto contrasto tra l’orientamento della Seconda sezionepenale e la Prima sezione civile della Cassazione: La prima sezione, aderendo al tenore letterale dell’articolo 644 del Codice Penale, riteneva che il superamento del tasso soglia di usura dovesse comprendere tutti gli oneri sopportati dall’utente, tra cui rientrava anche la CMS in quanto onere collegato all’utilizzo del credito; Per  la seconda sezione doveva invece escludersi la rilevanza della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia di usura presunta.Il conflitto èstato risolto per intervento delle Sezioni Unite,  sentenzan. 16303 del 2018, ove si afferma doversi attuare la verifica delsuperamento del tasso soglia di usura presunta mediante una comparazioneseparata del tasso effettivo globale e della CMS applicata, compensando leeventuali eccedenze con il margine degli interessi residui. Â